Osservazioni e proposte al DDL Regionale n. 32/2009. “Disposizioni urgenti nei settori economico e socio – sanitario, per il superamento del precariato e in materia di organizzazione regionale”

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Cagliari 8 Luglio 2009
Prot.n.106/09

On.le Presidente della
III^ Commissione Permanente
Programmazione e Bilancio
Consiglio Regionale  Sardegna
CAGLIARI

On.le Presidente della
I^ Commissione Permanente
Autonomia e Riforma della Regione
Consiglio Regionale Sardegna
CAGLIARI

Agli On.li Presidenti dei Gruppi Consiliari
Consiglio Regionale Sardegna
CAGLIARI

OGGETTO: OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL  D.D.L.  REGIONALE  N. 32/2009 
“DISPOSIZIONI URGENTI NEI SETTORI ECONOMICO E SOCIO – SANITARIO, PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE REGIONALE ”.
 

Esaminato il Disegno di Legge Regionale in oggetto, “collegato” alla Legge Finanziaria 2009 della Regione, questa Associazione ritiene che nelle parti più significative del provvedimento sono senz’altro positivi i vari interventi previsti, in particolare all’art. 2, per stimolare la ripresa dell’economia e per alleviare il grave problema della disoccupazione.
L’ASEL, per la parte riguardante gli Enti Locali, ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni e  proposte:

INTANGIBILITA’ DEL FONDO UNICO PER I  COMUNI
- occorre apportare una modifica al provvedimento sull’utilizzo del Fondo Unico. Infatti, col comma 24 dell’art.1 del D.D.L. in esame, si intende porre di fatto un vincolo sul Fondo Unico di spettanza dei Comuni, limitandone l’autonomia garantita dal legislatore regionale del 2007, sottraendo risorse alla disponibilità complessiva del Fondo Unico. Sarebbe opportuno, pertanto, trovare altre forme di finanziamento per il programma di assistenza e formazione a favore degli Enti Locali,  attraverso norme che già prevedono tale tipologia di intervento, come per esempio l’art. 54 della L. R. n. 62/68. In alternativa, si suggerisce un emendamento sostitutivo parziale al comma 24 dell’art. 1 che andrebbe cosi formulato:
EMENDAMENTO all’art. 1, comma 24, sul FONDO UNICO DEI COMUNI
All’art.1, comma 24, dopo le parole a favore dei Comuni, Province, Comunità Montane, Unioni ed altre forme associative degli enti Locali, sono aggiunte in continuazione le seguenti ulteriori parole; “per il tramite delle loro Associazioni regionali che svolgono attività di assistenza e formazione”.

FINANZIAMENTO GESTIONI ASSOCIATE DI FUNZIONI E SERVIZI DEI COMUNI
Si ritiene opportuno proporre l’introduzione di due importanti correzioni alla Legge Finanziaria regionale 2009, al fine di ripristinare la disciplina precedente in ordine al sistema di finanziamento delle forme di gestione associate delle funzioni dei Comuni.
La L.R. n. 1 del 07/05/2009 (Legge Finanziaria 2009) non ha mantenuto il Fondo distinto previsto dall’art. 12, commi 1 e 2, della L.R. 2/08/2005, n. 12, riguardante i trasferimenti a favore delle Unioni e delle Comunità Montane e di altre forme di gestione associata, secondo le finalità originarie della norma. Sulla base della previsione dell’art. 1, comma 29 della Finanziaria regionale 2009, infatti, l’importo del 3% del Fondo Unico per il 2009 (€ 510.300.000 per i Comuni) di € 15.309.000, dovrebbe essere suddiviso a favore dei soli
Comuni facenti parte di Unioni o di Comunità Montane o che comunque gestiscono funzioni in forma associata (requisiti ex L.R. 2/08/2005, n. 12, per accedere agli incentivi finanziari). L’individuazione di questi Comuni non presenta difficoltà. Il problema si presenta, però, sui criteri di riparto indicati all’art. 12, comma 3, della predetta Legge Regionale. Tali criteri sono, infatti, dettati con riferimento alle gestioni associate prese unitariamente (Unioni, Comunità Montane o altre forme di gestione associata) e non con riferimento ai singoli Comuni che vi prendono parte. I problemi sollevati evidenziano che il sistema di finanziamento delle gestioni associate, applicato sino all’anno 2008, era molto più semplice e funzionale. Inoltre, mancano regole in ordine al successivo passaggio delle somme dai Comuni alle forme di gestione associata (Unioni e Comunità Montane e Consorzi), per cui potrebbero sorgere tensioni e difficoltà nei rapporti tra singoli Enti aderenti e tra questi e le forme di gestione associata di cui fanno parte.
Per rendere tutto più lineare e semplice l’ASEL, propone di ripristinare il sistema di finanziamento delle gestioni associate delle funzioni, vigente fino al 2008,  introducendo i seguenti emendamenti al DDL in oggetto.
EMENDAMENTO ALLA TABELLA C DELLA L.R. N. 1/09
“nella tabella allegato C di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 7/05/2009 n. 1, all’interno del riquadro 04 ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA, per la voce “L.R. 12/05 Unioni di Comuni e Comunità Montane – UPB – S01.06.001” capitolo “SC01.1069”, viene inserito lo stanziamento della somma di € 15.300.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012”
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL’ART. 1, COMMA 9
Nell’articolo 1, viene aggiunto il comma n. 9 bis: il comma 29 dell’art. 1 della L.R. 7/05/09 n. 1, viene sostituito come segue: “per l’anno 2009, il Fondo di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. n. 2 del 2007 è rideterminato in € 564.700.000 ed è ripartito come segue  (UPBSO1.06.001):
a) a favore dei Comuni € 495.000.000;
b) a favore delle Province € 69.700.000”.

DEROGHE AL PATTO DI STABILITA’
Relativamente al problema della spesa per il personale degli Enti Locali, si osserva che l’art. 1, comma 27, della Finanziaria regionale 2009 (Legge Regionale 7/05/09 n. 1) introduce deroghe in ordine all’applicazione della norma contenuta nell’art. 76 del D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni in Legge n. 133/08. Questa deroga, nelle modalità con cui è formulata, porterà dei benefici limitatissimi ad una sola parte degli Enti Locali, ed è comunque assai peggiorativa rispetto a quanto ottenuto con le Leggi finanziarie regionali del 2007 e del 2008 per le seguenti ragioni:
a) La norma statale in argomento riguarda soprattutto gli Enti soggetti al patto di stabilità; gli Enti non soggetti al patto di stabilità vengono, infatti, richiamati nel comma 6 dell’art.76, solo con riferimento al futuro D.P.C.M.. Allo stato attuale, le limitazioni alla spesa di personale degli Enti non soggetti al patto di stabilità interno, derivano dal comma 562 dell’ art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, al quale però non fa cenno il comma 27 dell’art. 1 della L.R. n. 1/2009.
b) La deroga introdotta dal comma 27 in questione, è limitata alle spese di personale finanziate con risorse specificatamente assegnate per tali finalità dalla Regione, ivi comprese quelle provenienti dal Fondo Unico regionale.
c) Nella Finanziaria regionale 2007 la deroga, ben più ampia, aveva il seguente tenore: “Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con Legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai Comuni, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della Legge 296 del 2006” (art. 12 comma 11 L.R. n. 2/2007). Il successivo comma 12 dello stesso articolo 12 della Finanziaria regionale 2007, introduce deroghe per le spese di personale delle Unioni, delle Comunità Montane e dei Consorzi.
d) L’efficacia della deroga introdotta dal succitato comma 11 dell’art. 12 della L.R. n. 2/2007, è stata confermata nella Finanziaria regionale 2008 che, con l’art. 1 comma 11, aggiunge al testo del 2007 la seguente frase: “e quelle delle successive disposizioni statali in merito”.
e) Le deroghe di cui sopra sembravano avere effetti permanenti e cioè per tutto il periodo di efficacia dei commi 557, 561 e 562 della Legge n. 296 del 2006 e delle successive disposizioni statali in merito.. Purtroppo, la norma regionale introdotta con l’art.1, comma 27, della Legge finanziaria regionale 2009, cambiando la disciplina, pone seri dubbi sulla permanenza delle deroghe introdotte nel 2007/2008. L’unico modesto vantaggio derivante dal contenuto del succitato comma 27 riguarda l’inclusione delle Province  nella deroga così ridimensionata.
Si avverte, pertanto, l’esigenza di confermare le deroghe previste nelle finanziarie regionali del 2007 e del 2008, in ordine alle limitazioni delle spese del personale poste dalla legislazione statale, estendendole alle Province.
L’obiettivo si potrebbe conseguire con un emendamento sostitutivo del comma 27, dell’art. 1 della L.R. n. 1/2009, da introdurre nel Disegno di Legge in oggetto, quale comma 16 bis dell’articolo 1 così formulato:
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL’ART. 1, COMMA 16:
All’art. 1, dopo il comma 16, è aggiunto il comma 16 bis “le deroghe previste per i  Comuni all’art. 12 , comma 11, della L.R. n. 2/2007, integrato dall’art. 1, comma 11, della L.R. 27/2/2008  n. 3,  dall’anno 2009 si applicano anche alle Province”.

Con viva cordialità.

IL PRESIDENTE