DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'interoterritorio nazionale. (20A01558) (GU n.62 del 9-3-2020) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza disanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento deicasi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale lemisure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita'nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministridell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' iMinistri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e deitrasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricolealimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e delturismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblicaamministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gliaffari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente dellaConferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorionazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma diassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consigliodei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogniordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impiantisportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute diallenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionaleitaliano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loropartecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali edinternazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento deglieventi e delle competizioni sportive organizzati da organismisportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzatia porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; intutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo delproprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlliidonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tragli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vipartecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sonoammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire ilrispetto della distanza interpersonale di un metro;». Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalladata del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decretocessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 oveincompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto. Roma, 9 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri