NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE DEL 23 aprile 2015 N. 8
L'efficacia e la durata delle norme messe in campo dalla Regione per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente si applicano, come prevede l'articolo 37 della legge urbanistica regionale n.8/2015 fino all'approvazione di una nuova legge regionale di governo del territorio. Comunque, la durata è fissata non oltre il 31 dicembre 2016 dal 1° comma dell'articolo 37.
Con la nuova legge urbanistica regionale n.8/2015, richiamando i contenuti della legge regionale n.16 del 29 aprile 1994 ( Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale ) promuove il ricorso a programmi integrati di riordino urbano al fine di riqualificare soprattutto le periferie urbane e le aree degradate. La nuova disciplina è contenuta nell'articolo 40 della predetta legge regionale n.8/2015.
DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI ENTRO 300 METRI DALLA BATTIGIA
La nuova legge urbanistica regionale n.8/2015 consente la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H , nonchè nelle zone urbanistiche G non contermini all'abitato.
COMPLETARE GLI INTERVENTI DEL VECCHIO PIANO CASA
Tutti gli interventi del " vecchio " piano casa ai sensi della L.R. n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni possono essere continuati e portati a termine. Lo prevede espressamente il primo comma dell'articolo 41 della L.R. n. 8 del 2015 che ha fatto salvi tutti i procedimenti avviati con la presentazione , entro la data del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio attività o della domanda di concessione edilizia, anche se le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.
Il medesimo articolo 41, nei successivi commi 2 - 3 e 4, disciplina alcune casistiche che occorrerà vedere in dettaglio.
IN MATERIA EDILIZIA STRETTE INFORMAZIONI TRA COMUNI e REGIONE
La Legge urbanistica regionale n.8/2015 detta anche norme "strette" in materia di scambio di informazioni tra Comuni e Regione sugli interventi edilizi e di pubblicazione sui risultati dei controlli contro l'abusivismo edilizio.
Senza scendere nei dettagli in queste nostre brevi note, che ci obbligano ad essere sintetici, è sufficiente richiamare il comma 6 dell'articolo 13 e il comma 5 dell'articolo 14, per quanto attiene gli obblighi da parte dei Comuni di pubblicare " mensilmente nell'albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente " mentre " i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire e di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato" devono essere resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
L'articolo 37, comma 3, prevede anche che " le amministrazioni comunali, al fine di monitorare gli interventi delle trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio, devono pubblicare obbligatoriamente in un apposita sezione del proprio sito web istituzionale tutte le informazioni necessarie.
A tal fine la Giunta regionale deve approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n.8/2015 una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni, che avranno cadenza quadrimestrale ( 4° comma, art. 37 ).
Mentre infuriano le polemiche dal Sud al Nord Sardegna, da Alghero a Cagliari, sulle varie " movide " e sul rispetto delle norme antirumore, la Regione si è data l'obiettivo di apportare apposite modifiche in materia di " prestazioni acustiche ".
L'articolo 28 della nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2015 n.8, infatti, dispone che " la Regione, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ( pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.19 del 30 aprile 2015) modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unità immobiliari".
I Comuni, pertanto, dovranno attendere le nuove direttive e adeguare, di conseguenza, i propri regolamenti. La Regione avrà il tempo di farlo entro il prossimo 27 settembre, cioè entro i centocinquanta giorni previsti dall'articolo 28 ella L.R. n.8/2015.
Marcello Roberto Marchi
22/06/2015
INCREMENTI VOLUMETRICI IN STRUTTURE TURISTICHE
Il quadro complessivo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale, la L.R. 23 aprile 2015, n. 8, dovrà essere completato. Per completarlo, la stessa legge prescrive alcuni adempimenti da parte della Giunta regionale entro termini perentori. E' utile andarli a vedere e conoscerli.
FINO ADEGUAMENTO PUC AL PPR VIETATE VARIANTI
Il primo comma dell'articolo 18, lettera c) aggiunge all'articolo 20 della legge urbanistica regionale generale , la n.45/1989, il comma 9-bis che disciplina l'adozione di varianti definitive ai piani generali vigenti,nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale.
In particolare, l'adozione definitiva alle varianti ai piani comunali generaii vigenti E' VIETATA, fatti salvi alcuni atti di pianificazione puntualmente elencati nel dispositivo delle legge recentemente approvata ed entrata in vigore dal 30 aprile 2015.
Nello specifico, il divieto non opera nei seguenti casi e per gli atti di pianificazone di seguito indicati :
1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all'introduzione di nuove aree di salvaguardia;
2) connessi alla realizazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità;
3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.
Detti interventi devono,comunque, essere assoggetati alla verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della legge regionale n.7/2002.
Possono essere adottate,inoltre, varianti ai piani generali vigenti se il Comune ha adottato in via preliminare l'adeguamento del PUC al PPR e se il mancato completamento del suo iter non sia imputabile all'aministrazione comunale.
Infine, possono essere adottati gli atti finalizzati all'attuazione del PPR e da esso previsti.
Marcello Roberto Marchi
NUOVA LEGGE URBANISTICA e ADEGUAMENTO PUC
Attenzione, allora, per esempio, all'articolo 18 della nuova legge urbanistica regionale, la n.8 del 23 aprile 2015, entrata in vigore il 30 aprile 2015 con la pubblicazione nel BURAS n.19 dello stesso giorno.
Questo articolo ha particolare rilievo per i compiti degli Amministratori e dei Tecnici comunali nella pianificazione urbanistica di adeguamento dei PUC alla normativa vigente.In particolare disciplina le procedure di completamento dell'iter di approvazione del PUC, adottato in adeguamento al PPR, mediante modifiche all'articolo 20 della legge regionale n.45/1989.
Viene ,infatti, introdotto un nuovo comma, esattamente il comma 4-ter, proprio per dare una diversa disciplina all'inerzia ed ai ritardi da parte dei Comuni nel completamento delle procedure di approvazione definitiva del piano urbanistico comunale adottato. In tal caso, ove il mancato completamento delle procedure nei termini prescritti non sia imputabile al Comune, scatta la diffida ad adempiervi entro sessanta giorni. Caso contrario, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, nomina uno o più commissari che devono provvedere in via sostitutiva.
Attenzione, però, all'ultimo capoverso del comma 1, lettera c) dell'articolo 18 che modifica l'articolo 20, introducendo,come detto, il comma 4-ter. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE di questa nuova disposizione " GLI ATTI DI DIFFIDA" sono adottati ENTRO IL TERMINE del 30 GIUGNO 2015.
Ne parliamo su queste pagine non con intento polemico nei confronti del legislatore regionale ma con spirito propositivo e collaborativo, in particolare per richiamare l'attenzione degli amministratori locali e dei tecnici comunali alle prese con il PUC e con il suo adeguamento alla normativa vigente e del PPR, oltre naturalmente a tutti gli adempimenti connessi alla corretta applicazione delle numerose e problematiche casistiche previste dalla nuova legge regionale n.8/2015.
Intanto, occorre tener presente che entro il 29 giugno 2015, ossia entro 60 giorni dalla pubblicazione della l.r. n.8/2015 dovranno essere adottate specifiche direttive alle quali i Comuni dovranno attenersi ed alle quali ritorneremo nel nostro prossimo intervento.
Marcello Roberto Marchi
Esperto dell'Asel Sardegna
Autore del libro " Urbanistica in Sardegna "