NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE DEL 23 aprile 2015 N. 8

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14/07/2015
EFFICACIA e DURATA DEGLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA
L'efficacia e la durata delle norme messe in campo dalla Regione per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente si applicano, come prevede l'articolo 37 della legge urbanistica regionale n.8/2015 fino  all'approvazione di una nuova legge regionale di governo del territorio. Comunque, la durata è fissata non oltre il 31 dicembre 2016 dal 1° comma dell'articolo 37.
L'intero  Capo I, dall'articolo 30 all'articolo 36, è forse quello più complicato da seguire e applicare.
Riguarda,infatti, gli incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente ( art. 30); gli incrementi volumetrici delle strutture turistico-ricettive ( art. 31 ) ; il riuso e il recupero dei sottotetti ( art. 32 ) ; il riuso degli spazi di grandi altezze ( art. 33 ); le condizioni di ammissibilità degli interventi ( art. 34 );
le procedure per gli interventi disciplinati dai precedenti articoli ( art.35 ) e, infine, disposizioni comuni applicative ( art. 36 ).
Tutto quanto  così previsto dagli articoli richiamati, non potrà trovare immediata applicazione. Infatti, la Giunta regionale dovrà approvare, ai sensi del 4° comma dell'articolo 37, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge ( ossia dal 30 aprile 2015 )
RIORDINO URBANO e PROGRAMMI INTEGRATI
Con la nuova legge urbanistica regionale n.8/2015, richiamando i contenuti della legge regionale n.16 del 29 aprile 1994 ( Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale ) promuove il ricorso a programmi integrati di riordino urbano al fine di riqualificare soprattutto le periferie urbane e le aree degradate. La nuova disciplina è contenuta nell'articolo 40 della predetta legge regionale n.8/2015. 
Regione e Comuni insieme dovranno mettere in campo le iniziative necessarie per attuare tali obiettivi. In particolare la Giunta regionale è chiamata 8 articolo 40, comma 9, L.R. n.8/2015)  ad emanare specifiche direttive attuative,  entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul BURAS,   in modo tale che il sistema degli enti locali possano promuovere, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati. Lo stesso articolo 40, comma 10, prescrive che la Giunta regionale debba destinare parte delle somme stanziate in Bilancio alla formazione e attuazione, in via sperimentale, di programmi integrati per il riordino urbano previsto dallo stesso articolo 40.

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI ENTRO 300 METRI DALLA BATTIGIA
La nuova legge urbanistica regionale n.8/2015 consente la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ricadenti nelle zone urbanistiche E, F  ed  H , nonchè nelle zone urbanistiche G non contermini all'abitato.

E' quanto dispone l'articolo 39, comma 15, della predetta legge. La ricostruzione dell'intera volumetria è consentita soltanto a condizione che il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico.
Questa norma, comunque, non potrà nell'immediato essere applicata. Dovranno essere approvate apposite " linee guida" che l'Amministrazione regionale adottare entro  120 giorni dall'entrata in vigore della legge n.8/2015.
Lo prevede, infatti,  il già citato articolo 39, comma 15.

COMPLETARE GLI INTERVENTI DEL VECCHIO PIANO CASA
Tutti gli interventi del " vecchio " piano casa ai sensi della L.R. n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni possono essere continuati e portati a termine. Lo prevede espressamente il primo comma dell'articolo 41 della L.R. n. 8 del 2015 che ha fatto salvi tutti i procedimenti  avviati con la presentazione , entro la data del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio attività o della domanda di concessione edilizia, anche se le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.
Il medesimo articolo 41, nei successivi commi 2 - 3 e 4, disciplina alcune casistiche che occorrerà vedere in dettaglio.
IN MATERIA EDILIZIA STRETTE INFORMAZIONI TRA COMUNI e REGIONE
La Legge urbanistica regionale n.8/2015 detta anche norme "strette" in materia di scambio di informazioni tra Comuni e Regione sugli interventi edilizi e di pubblicazione sui risultati dei controlli contro l'abusivismo edilizio.
Senza scendere nei dettagli in queste nostre brevi note, che ci obbligano ad essere sintetici, è sufficiente richiamare il comma 6 dell'articolo 13 e il comma 5 dell'articolo 14, per quanto attiene gli obblighi da parte dei Comuni di pubblicare " mensilmente nell'albo pretorio on line i dati relativi  agli immobili e alle opere realizzate abusivamente "  mentre " i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire e di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato" devono essere resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
L'articolo 37, comma 3, prevede anche che " le amministrazioni comunali, al fine di monitorare gli interventi delle trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio, devono pubblicare obbligatoriamente in un apposita sezione del proprio sito web istituzionale tutte le informazioni necessarie.
A tal fine la Giunta regionale deve approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n.8/2015 una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni, che avranno cadenza quadrimestrale ( 4° comma, art. 37 ).

ENTRO 150 GIORNI NUOVE DIRETTIVE ANTIRUMORE
Mentre infuriano le polemiche dal Sud al Nord Sardegna, da Alghero a Cagliari, sulle varie " movide " e sul rispetto delle norme antirumore, la Regione si è data l'obiettivo di apportare apposite modifiche in materia di " prestazioni acustiche ".
L'articolo 28 della nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2015 n.8, infatti, dispone che " la Regione, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ( pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.19  del 30 aprile 2015) modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unità immobiliari".
I Comuni, pertanto, dovranno attendere le nuove direttive e adeguare, di conseguenza, i propri regolamenti. La Regione avrà il tempo di farlo entro il prossimo 27 settembre,  cioè entro i centocinquanta giorni previsti dall'articolo 28 ella L.R. n.8/2015.
Marcello Roberto Marchi

22/06/2015
INCREMENTI VOLUMETRICI IN STRUTTURE TURISTICHE
L'articolo 31 della nuova legge urbanistica regionale, la n. 8 del 23 aprile 2015,  prevede  interventi  di " incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico - ricettive ". Sono norme derogative rispetto alla disciplina generale finora vigente che, in ben  sei commi di questo articolo, prevedono una ampia casistica alla quale fare riferimento per gli interventi ammessi. un settimo comma, più precisamente il comma 6, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, artigianato e commercio, di concerto con l'Assessore competente al governo del territorio, deve approvare una deliberazione contenente  specifici "indirizzi applicativi", con esemplificazione degli interventi ammessi e il loro adeguato inserimento nel paesaggio.
Tale deliberazione deve essere approvata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, ovvero entro il 29 del corrente mese di giugno 2015 ( la legge è stata, infatti, pubblicata nel BURAS il 30 aprile 2015 ). Nel frattempo, tutti gli interventi previsti dall'articolo 31 non posso essere approvati dagli organi competenti.
Marcello Roberto Marchi
 
 9 Giugno 2015
Entro sessanta giorni occorre completare il quadro normativo.
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Il quadro complessivo di attuazione della nuova legge urbanistica regionale, la L.R. 23 aprile 2015, n. 8, dovrà essere completato. Per completarlo, la stessa legge prescrive  alcuni adempimenti da parte della Giunta regionale entro termini perentori. E' utile  andarli a vedere e conoscerli.

L' articolo 45, comma 2 della Legge regionale n.8/2015 impone al Presidente della Regione " entro 60 giorni dall'entrata in vigore ( ossia dal 30 aprile 2015, data di pubblicazione nel BURAS ) di " provvedere alla pubblicazione sul Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate". Ciò, a soli fini conoscitivi e su proposta dell'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
I sessanta giorni scadono il prossimo 29 giugno.
Stessi termini sono previsti dagli articoli 31, 37 e 40 per l'adozione  dei provvedimenti da parte della Giunta regionale di indirizzo di attuazione degli interventi disciplinati da questi articoli  , che vedremo analiticamente in successive nostre note.
 
Nuova disciplina sugli impianti eolici.
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L ' articolo 42 detta disposizioni transitorie in materia di impianti eolici. In particolare, la Giunta regionale deve individuare le aree e i siti non idonei alla installazione dei nuovi impianti e approvare le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio. Adempimenti,questi, che dovranno essere approvati entro centoventi giorni dalla pubblicazione della legge a partire dalla data della sua pubblicazione nel BURAS n..19 del 30 aprile 2015.
Marcello Roberto Marchi
 
28/05/2015

FINO ADEGUAMENTO PUC AL PPR VIETATE VARIANTI

Continuiamo ad occuparci dell'articolo 18 della nuova legge urbanistica regionale , la n. 8 del 23 aprile 2015, pubblicata nel BURAS n.19 del 30 aprile 2015.
Il primo comma  dell'articolo 18, lettera c) aggiunge all'articolo 20 della legge urbanistica regionale generale , la n.45/1989,  il comma 9-bis che disciplina l'adozione di varianti definitive ai piani generali vigenti,nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale.
In particolare, l'adozione definitiva alle varianti ai piani comunali generaii vigenti E' VIETATA, fatti salvi alcuni atti di pianificazione puntualmente elencati nel dispositivo delle legge recentemente approvata ed entrata in vigore dal 30 aprile 2015.
Nello specifico, il divieto non opera nei seguenti casi e per gli atti di pianificazone di seguito indicati :
1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all'introduzione di nuove aree di salvaguardia;
2) connessi alla realizazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità;
3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.
Detti interventi devono,comunque, essere assoggetati  alla verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della legge regionale n.7/2002.
Possono essere adottate,inoltre, varianti ai piani generali vigenti se il Comune ha adottato in via preliminare l'adeguamento del PUC al PPR e se il mancato completamento del suo iter non sia imputabile all'aministrazione comunale.
Infine, possono essere adottati gli atti finalizzati all'attuazione del PPR  e da esso previsti.
Marcello Roberto Marchi
 
 
25/05/2015
NUOVA LEGGE URBANISTICA e ADEGUAMENTO PUC
Continuiamo a leggere insieme la nuova legge urbanistica regionale, mettendo a fuoco alcune particolarità che aiutano a comprendere meglio cosa ci attende.

Attenzione, allora, per esempio,  all'articolo 18 della nuova legge urbanistica regionale, la n.8 del 23 aprile 2015, entrata in vigore il 30 aprile 2015 con la pubblicazione nel BURAS n.19 dello stesso giorno.
Questo articolo ha particolare rilievo per i compiti degli Amministratori e dei Tecnici comunali nella pianificazione urbanistica di adeguamento dei PUC alla normativa vigente.In particolare disciplina le procedure di completamento dell'iter di approvazione del PUC, adottato in adeguamento al PPR, mediante  modifiche all'articolo 20 della legge regionale n.45/1989.
Viene ,infatti, introdotto un nuovo comma, esattamente il comma 4-ter, proprio per dare una diversa disciplina all'inerzia ed ai ritardi da parte dei Comuni nel completamento delle procedure di approvazione definitiva del piano urbanistico comunale adottato. In tal caso, ove il mancato completamento delle procedure nei termini prescritti non sia imputabile al Comune, scatta la diffida ad adempiervi entro sessanta giorni. Caso contrario, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, nomina uno o più commissari che devono provvedere in via sostitutiva.
Attenzione, però, all'ultimo capoverso del comma 1, lettera c) dell'articolo 18 che modifica l'articolo 20, introducendo,come detto, il comma 4-ter. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE di questa nuova disposizione " GLI ATTI DI DIFFIDA" sono adottati ENTRO IL TERMINE  del 30 GIUGNO  2015. 

E' evidente che questi provvedimenti riguardano i Comuni che hanno in corso l'adeguamento del PUC al PPR.
Marcello Roberto Marchi
 
19/05/2015
Nuova Legge Urbanistica: Prime difficoltà per i Comuni Sardi
La nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2015 n. 8 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione del 30 aprile 2015 ed è entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. E', perciò, possibile andare a scoprire le novità e conoscere alcuni adempimenti di carattere d'urgenza dei quali non si è mai parlato precedentemente, almeno sulla stampa locale,  e che potrebbero creare problemi in fase di attuazione.
Ne parliamo su queste pagine non con intento polemico nei confronti del legislatore regionale ma con spirito propositivo e collaborativo, in particolare per richiamare l'attenzione degli amministratori locali e dei tecnici comunali alle prese con il PUC e con il suo adeguamento alla normativa vigente  e del PPR, oltre naturalmente a tutti gli adempimenti connessi alla corretta applicazione delle numerose e problematiche casistiche previste dalla nuova legge regionale n.8/2015.
Intanto, occorre tener presente che entro il 29 giugno 2015, ossia entro 60 giorni dalla pubblicazione della l.r. n.8/2015 dovranno essere adottate specifiche direttive  alle quali i Comuni dovranno attenersi ed alle quali ritorneremo nel nostro prossimo intervento.
Marcello Roberto Marchi
Esperto dell'Asel Sardegna
Autore del libro " Urbanistica in Sardegna "